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MASSIMARIO CIVILE DEL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO PDF Stampa E-mail
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Locazione ad uso commerciale – Mancato pagamento canoni – Sfratto per finita locazione – Rilascio immobile. In tema di locazione di immobile ad uso commerciale non è possibile la sanatoria mediante pagamento del canone in udienza, innanzi al Giudice. Nel caso di inadempimento derivante da mancato pagamento del canone, che ove protratto oltre un certo termine (nel caso di specie circa un anno) può qualificarsi grave e colpevole, va dichiarata la risoluzione del contratto, con conseguente ordine di rilascio dell’immobile. Il conduttore va altresì condannato al pagamento dei canoni fino alla data dell’effettivo rilascio, oltre alla corresponsione degli interessi legali (sentenza 11 maggio 2010, n. 223 – G.U. cons. Rocco Abbondandolo).

Risarcimento danni – Incidente - Responsabilità assicurativa pacchetto viaggio turistico – Polizza e danno indennizzabile – Danno biologico. In caso di incidente derivante dalla necessità di evitare ad altri un danno (nel caso di specie evitare lo scontro con un altro sciatore), azionata la polizza assicurativa ed accertati gli elementi di responsabilità, devono essere riconosciute dalla compagnia assicuratrice le voci di danno previste dalle condizioni contrattuali a favore di tutti gli assicurati, che hanno all’atto di sottoscrizione del contratto pagato il relativo premio. In particolare, accanto al danno biologico vanno liquidate anche le spese sostenute per l’anticipata partenza oltre ad un indennizzo per il soggiorno e per i servizi non goduti. Alle somme vanno aggiunti gli interessi dalla domanda fino all’effettivo soddisfo (sent.14 maggio 2010, n.228 – G.U. Got Claudia Lignelli).

Scioglimento di comunione ereditaria – C.T.U. - Valore degli immobili – Attribuzioni. La domanda di scioglimento di comunione ereditaria ricomprende tutti i cespiti facenti parte dell’asse, ricompresi i beni già donati, i quali vanno valutati tenendo conto di accessori, pertinenze e servitù. Il valore degli immobili oggetto di atti di liberalità va calcolato non all’epoca dell’atto di donazione ma al momento di apertura della successione (ex art. 747 c.c.). La ricostruzione dell’asse ereditario è operata attraverso i documenti comprovanti i relativi titoli e con l’opera di consulente tecnico. Ogni condividente è tenuto, secondo la quota ideale di proprietà, a sopportare le spese occorrenti per la gestione della cosa comune, avendo titolo alla ripetizione di quanto eventualmente versato in eccesso (sent.18 maggio 2010 n.230 -Coll.- Pres. Rodolfo Daniele – Estensore Pietro Vinetti).

Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Ricorso congiunto – Ininterrotta separazione. Nell’ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruzione della comunione di vita materiale e spirituale posta dalla legge a base del rapporto matrimoniale, perdurando una ininterrotta separazione senza alcuna ripresa neppure temporanea della convivenza coniugale da oltre tre anni a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, stante domanda mediante ricorso congiunto e non essendovi provvedimenti da adottare in ordine ai figli né ulteriori o diverse statuizioni di carattere patrimoniale, sentito il P.M. viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con comunicazione all’ufficiale di stato civile per le relative annotazioni in calce all’atto di matrimonio. (sentenza 27 aprile 2010 n. 232 , Presidente e rel. cons. R. Daniele).

Regolamento di confini – Prove – CTU . Nella “actio finium regundorum” i proprietari dei fondi vicini devono entrambi farsi carico dell’onere della prova, in quanto la natura dell’azione mette l’attore ed il convenuto sullo stesso piano, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice – svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur” – ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2009, n. 5881). Rilevato che nel giudizio si è espletata CTU e che si tratta di esclusiva materia tecnica si ritiene la stessa mezzo probatorio fondamentale (sent. 20 maggio 2010, n. 237, G.U. Got Anna Maria Vittoria Vecchione)

Servitù di passaggio – Costituzione/ampliamento – Art. 1051 e 1052 c.c. – Mero passaggio tollerato - Inidoneità a costituire servitù – Valore indiziario dei dati catastali. Onere probatorio. In materia di servitù di passaggio va tenuta distinta l’ipotesi del c.d. “passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso” ex art. 1052 c.c. da quella del passaggio coattivo prevista dall’art. 1051 c.c. poiché trattasi di situazioni fondate su presupposti differenti in quanto nel passaggio ex art. 1052 c.c. il fondo non è intercluso, ma ha un’uscita che si rivela insufficiente a soddisfare i suoi bisogni e che non è suscettibile di ampliamento, con conseguente necessità di costruire un nuovo passaggio. Diversa è invece l’ipotesi di domanda diretta ad ottenere la servitù di passaggio coattivo per interclusione del fondo prevista dall’art. 1051, comma 1, c.c. Il fatto obiettivo del passaggio attraverso il fondo, per mera tolleranza, non costituisce titolo valido perché possa ritenersi esistente la servitù pretesa, poiché la volontà unilaterale del proprietario può determinare la cessazione del passaggio; né la circostanza dell’apparenza di tale servitù può inferirsi dal fatto che dalla mappa catastale risulti il tracciato di una strada che colleghi il fondo dominante con una strada pubblica attraverso il fondo ritenuto servente, stante il valore meramente indiziario dei dati catastali, inidonei come tali a costituire da soli la prova del diritto reale, in assenza di altre risultanze da cui ritenere in maniera inequivoca la sussistenza di un peso gravante sul fondo servente. Infine, incombe su colui che chiede la costituzione di servitù coattiva o l’ampliamento di quella preesistente dimostrare il fondamento del proprio diritto, cioè la circostanza obiettiva che il fondo è circondato da altri fondi senza uscite sulla via pubblica, già esistenti o realizzabili senza eccessivo dispendio (sent. 12 maggio 2010 n.240, G.U. Got Antonietta Capone).

Usucapione – Controversia tra più comunisti proprietari – Contegno ad usucapionem – Contraddittorietà degli elementi probanti. In materia di usucapione l’art. 1164 c.c. postula, ai fini della decorrenza del termine utile ad usucapire, che il mutamento del titolo del possesso da compossesso a possesso esclusivo deve essere provato da chi intende far valere l’acquisto. In particolare, per potersi avere il mutamento del possesso è necessario un contegno ed un comportamento tali da escludere del tutto ogni altro avente titolo dal possesso, e tali elementi devono essere inequivoci sintomi di un possesso esclusivo cioè tali da porre gli aventi titolo in condizione di rendersi conto dell’interversio. Al contrario, le sole circostanze che il dante causa abbia curato e sostenuto le spese per la ricostruzione dell’immobile nonché ogni altra spesa necessaria per la proprietà, non sono di per sé indici univoci di tale mutamento del possesso, atteso che tali incombenti ben potrebbero essere svolti dal comunista per poi rivalersi sugli altri comproprietari per le quote di rispettiva spettanza. Né l’occupazione dell’immobile da parte del solo dante causa, stante il non uso degli altri comproprietari, sono elementi utili per ritenere la sussistenza del possesso utile ad usucapire contro gli altri proprietari (sent. 24 maggio 2010, n. 244 G.U. dr. Pietro Vinetti).

Ricorso avverso ordinanza di rilascio alloggio IACP – Ruolo del Comune – Legittimazione ad agire - Ordinanza di rilascio da parte dell’IACP. In materia di ricorso avverso ordinanza di rilascio di alloggi di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari spetta al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’immobile (artt. 14 e 19, legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), previo apposito provvedimento emesso dal competente ente ed indicante gli specifici requisiti che risultano manchevoli e per cui risulta necessario emettere ordinanza per il rilascio dell’immobile stesso, dare comunicazione al soggetto privato interessato. Tale ordinanza deve indicare espressamente il termine entro cui il rilascio deve avvenire (sei mesi ex art. 19, comma 2, l. cit.), oltre a prevedere un ulteriore termine (quindici giorni) dalla notifica delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti in ordine ai requisiti per il godimento dell’immobile, entro il quale l’assegnatario (o aspirante) possa presentare deduzioni scritte e documenti. Legittimato ad agire e quindi ad emettere la relativa ordinanza di rilascio non è l’ente comunale bensì direttamente l’istituto I.A.C.P.: infatti, i rapporti intercorrenti tra gli istituti autonomi case popolari ed i loro assegnatari ricadono nella sfera privatistica per tutto ciò che riguarda il godimento dell’alloggio assegnato in locazione ed operano perciò in materia le normali cause di risoluzione, cessazione ed estinzione, sicché la facoltà di avvalersi del potere di revoca dell’assegnazione appartiene alla competenza del presidente dello I.A.C.P. non potendosi ricomprendere tra le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica trasferiti ai Comuni ai sensi dell’art. 95 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 (sul punto Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 1993, n. 8319) (sent. 25 maggio 2010, n. 247 – G.U. Got Claudia Lignelli)

Contratto a prestazioni corrispettive – Risoluzione per inadempimento – Anticipi - Restituzione somme – Onere probatorio. Nei contratti a prestazioni corrispettive, la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione in quella dell’altra. L’inadempimento di una delle parti che non abbia scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della controparte, legittima quest’ultima ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, che ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a restituire le prestazioni ricevute, in quanto prive di causa (artt. 1453 – 1455 – 1458 c.c.). La Cassazione ha, infatti, statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., sez. un., n. 13533/2001). Così, in presenza di prova documentale del contratto, di un preciso termine di adempimento della prestazione, non rispettato, di formale diffida ad adempiere e costituzione in mora, oltre che rituale notifica dell’atto di citazione e mancata costituzione in giudizio del convenuto che si è sottratto all’onere di fornire la prova su di lui incombente, va dichiarata la risoluzione del contratto con condanna del convenuto a restituire la somma introitata a titolo di acconto per una prestazione rimasta inadempiuta oltre ad interessi e spese di giudizio.(sent. 26 maggio 2010, n. 253 G. U. GOT Antonietta Capone)

Costruzione abusiva – Difetto di buona fede – Rimozione di opere. In ipotesi di costruzioni su parte di fondo limitrofo l’art. 938 c.c., norma eccezionale rispetto al generale principio quae solo inaedificatur solo cedit, postula, quali requisiti indefettibili per avvalersi della fattispecie acquisitiva in parola, lo sconfinamento con parte della fabbrica, la buona fede del costruttore, la mancata consapevole opposizione del proprietario nei tre mesi dall’inizio dell’opera. Tuttavia, lo sconfinamento della fabbrica deve riguardare opere murarie destinate a contenere persone o cose e, pertanto, non può riguardare, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, recinzioni, aiuole, etc., sicché non tutte le opere realizzate ed accertate come insistenti sul fondo attoreo possono giovarsi della previsione di cui all’art. 938 c.c. Ad ogni buon conto la buona fede non può ritenersi sussistente quando la linea confinaria riportata in progetto risulti palesemente differente dalla planimetria catastale, non necessitando in tale ipotesi capacità tecniche di particolare spessore potendosi rendere conto dell’anomalia anche un profano della materia. Per altro la sola convinzione del possesso non legittima di per sé la richiesta di accessione invertita, considerato che la convinzione erronea che deve permeare il costruttore è di essere proprietario, o al più di non rendersi conto dello sconfinamento nel corso della costruzione. Vieppiù, va considerato che la mancata opposizione da parte del proprietario non rappresenta affatto indice da cui poter desumere la buona fede del costruttore (Cass. civ.n.10784/1994). In presenza di tali situazioni di fatto consegue la condanna alla restituzione della parte di fondo occupata illegittimamente con conseguente eliminazione delle opere su esso abusivamente insistenti (sent.31 maggio 2010, n. 255 G. U. dr. Pietro Vinetti)

Acquisto di immobile – Possesso indisturbato ultraventennale – Usucapione – Comportamento processuale delle parti interessate - Contumacia. In materia di usucapione è necessario che chi intende far valere tale acquisto provi gli elementi costitutivi della fattispecie in sede processuale, ovvero: il possesso continuato, non interrotto, non viziato, pacifico e palese, ed il tempo (oltre venti anni). La costituzione in giudizio anche di un solo convenuto che dichiara di aderire alle domanda attorea confermando il possesso animo domini ed il proprio disinteresse con animo derelinquenti, unitamente alle dichiarazioni rese dai testi e la contumacia degli altri convenuti, a fronte della regolarità delle notifiche deferite per rendere interrogatorio formale, fanno ritenere ammessi i fatti dedotti e dichiarare l’acquisto per usucapionem valido ed efficace (sent.1 giugno 2010, n. 261, G.U. Got Antonietta Capone)

Sfratto per finita locazione – Legittimazione ad agire – Disdetta del contratto – Mancato rinnovo – Prova. In tema di sfratto per finita locazione, l’attore, che propone domanda giudiziale in forza del contratto di locazione dedotto in lite, è legittimato a proporre l’azione per il rilascio dell’immobile locato, non occorrendo, a tal fine, che dimostri di essere anche proprietario. Difatti, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norma di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione ed è in conseguenza legittimato a richiederne la risoluzione (cfr. Cass. civ. n.4764/2005). Pur tuttavia, necessario è dimostrare che la disdetta sia stata validamente e tempestivamente comunicata al conduttore di modo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge 431/1998, sia impedito l’ulteriore rinnovo del contratto dopo la scadenza naturale (sent.3 giugno 2010, n. 263, G.U. Got Anna Maria Vittoria Vecchione)

Riconoscimento contributo – Ricostruzione post sismica – Giurisdizione civile – Diritto soggettivo - In tema di contributi statali per la ricostruzione di immobili danneggiati a seguito dei tragici eventi sismici del novembre 1980, è stata riconosciuta, in sede di legittimità, la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che, ove il giudice di merito abbia accertato la sussistenza (o meno) dei fondi necessari al pagamento del contributo dovuto ed in presenza dei presupposti legislativamente richiesti, il privato ha diritto al riconoscimento del contributo e l’ente comunale ha l’obbligo di erogarlo, tenendo conto solo dei criteri richiesti dalla legge 32 del 1992, che non lascia all’amministrazione nessun margine di discrezionalità. In caso contrario, con sentenza che sostituisce l’atto di indicazione del sindaco di cui all’art. 19, comma 7, d. lg. 30 marzo 1990, n. 76, il giudice di merito accerta il diritto all’erogazione e demanda l’effettivo pagamento all’avvenuto finanziamento in favore del Comune (sent.11.06.2010, n. 283 G.U. Got Anna Maria V. Vecchione).

Negatoria servitutis – Rapporti di vicinato - Scolo di acque pluvie – Aggravamento e/o modifica servitù – Cavi per servizi televisivi. In materia di servitù di scolo d’acque pluvie l’utilizzo conforme a quello precedente (scarico di acque raccolte dal tetto) non costituisce aggravamento o modifica sostanziale di esercizio della servitù goduta. Quanto al diritto all’installazione dell’antenna TV, come codificato dalla giurisprudenza, si tratta di diritto di carattere personale e non reale la cui sussistenza, normativamente prevista (artt. 1 e 3, legge 6 maggio, n. 554 e 231 del D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156), è subordinata alla provata impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari confinanti (cfr. Cass. civ., n. 9393/2005; Cass. civ., n. 9427/2009); di tal ché la normativa speciale consente di prescindere dal consenso del vicino ove risulti la condizione dell’impossibilità di provvedere ad alternativa collocazione dell’antenna (sent. 21 giugno 2010, n. 297 G.U. dr. Pietro Vinetti).

A cura del dr. Alberto Paolo Di Flumeri ( coll. dr. Sandro Di Flumeri)

 
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